Art. 4.

      1. Il primo comma dell'articolo 155-quinquies del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne ed egli è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente con essi. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore, come persona che ne subisce un danno.
      Nel caso in cui i figli siano già maggiorenni al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l'applicazione del quinto comma dell'articolo 155 da uno qualsiasi dei genitori o dei figli».